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Buoni Pasto: Trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di otto

L’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 12.02.2019 ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati,


 

Circolare INPS - Donne vittime di violenza di genere: online la domanda di congedo

L'INPS, con la circolare n.3 del 25 gennaio 2019, rende nota l’avvenuta implementazione delle modalità telematiche di presentazione delle domande di congedo indennizzato da parte delle donne vittime di violenza di genere e specifica quali sono i riferimenti normativi che definiscono la prestazione e le modalità operative per presentare la domanda di congedo indennizzato da parte delle donne vittime di violenza di genere.

 

COMUNICATO NAZIONALE FGU GILDA - DIPARTIMENTO UNIVERSITÀ

 

Sentenza Corte di Cassazione: i controlli dell’agenzia investigativa legittimi se svolti in luogo pubblico e per fatti estranei alla prestazione

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6174 del 1° marzo 2019, ha respinto il ricorso del dipendente licenziato per giusta causa a causa dei continui allontanamenti dal luogo di lavoro senza passare il badge.Secondo i giudici non vi è alcuna violazione della privacy se le condotte contestate sono emerse dall’attività investigativa su ordine del datore. I controlli erano svolti in luoghi pubblici e per ragioni diverse dalle modalità di adempimento della prestazione. Quella che ha integrato la giusta causa di licenziamento è attività fraudolenta fonte di danno per l’azienda e come tale può essere sottoposta a controllo, anche da parte di un’agenzia investigativa.

 

Sentenza Corte di Cassazione: consegna a mano della lettera di adozione del provvedimento disciplinare Necessario leggere la lettera di contestazione in presenza del lavoratore destinatario

La Corte di Cassazione, con la  sentenza n. 7306 del 14 marzo 2019, ha affermato che, in caso di consegna “a mano” sul luogo di lavoro della busta chiusa contenente una lettera con l’adozione di un provvedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore rifiuti di riceverla, non si può perfezionare l’avvenuta cognizione a meno che il datore di lavoro (o un suo delegato) non ne legga il contenuto della lettera (o tenti di leggerla) in presenza del destinatario,  in questo caso Il dipendente a cui è destinata la lettera è tenuto ad accettare la consegna manuale della contestazione disciplinare. 

 

Il congedo di paternità - indicazioni inps messaggio 591/2019

 

La legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018 ha innovato alcuni aspetti relativi il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità, introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’art. 4 comma 24 lettera a) dalla Legge 92 del 28 giugno 2012. INPS con il messaggio 591 del 13 Febbraio 2019, recepisce quanto la norma sancisce e chiarisce alcuni aspetti:

 

Gravi patologie e periodo di comporto nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016-2018

Le disposizioni contrattuali per i lavoratori del settore pubblico, prevedono una speciale tutela per chi, affetto da gravi patologie, deve sottoporsi a terapie salvavita Le disposizioni contrattuali per i lavoratori del settore pubblico, prevedono una speciale tutela per chi, affetto da gravi patologie, deve sottoporsi a terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia ed emodialisi). Questa tutela prevede che, i giorni nei quali vengono effettuate le terapie siano esclusi dal conteggio del cosiddetto “comporto”. In pratica, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia (18 mesi prorogabili di ulteriori 18) che determina una riduzione della retribuzione e, trascorso il termine, può determinare la risoluzione del contratto. Ad essere esclusi sono sia i giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.

 

Sentenza Corte di Cassazione: Legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza per fini personali i permessi sindacali

Con la sentenza n. 4943 del 20.02.2019, la Cassazione afferma che è passibile di licenziamento il lavoratore che utilizza per finalità personali le ore di permesso accordate per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi sindacali, qualificandosi la relativa assenza come mancato svolgimento della prestazione per fatto a lui imputabile.

 

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

Cos'è. Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.L’articolo 1, comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.

 

Trasmessa all'ARAN la nota del coordinatore generale FGU GILDA Unams,Rino Di Meglio per l'applicazione art. 51 (e le 18 ore per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici del personale)

il Dipartimento Università della FGU GILDA Unams, anche su imput dei colleghi FGU GILDA dell’Università di Cassino che hanno il merito di avere svolto lo studio preliminare che ha portato alla luce la problematica che riguarda tutto il personale e i cui risvolti applicativi potrebbero risultare molto penalizzanti di cui all’art. 51 del CCNL vigente, e alla sua applicazione, (là dove sia stato riscontrato che la stessa, a tutt'oggi, non abbia posto in essere direttive difformi dalla legge con all'applicazione dell'art. 51 del nuovo CCNL), ha intrapreso l'iniziativa di portare tale problematica all’attenzione delle istuzioni universitarie nonché anche  all’attenzione di Rino Di Meglio, Coordinatore Generale FGU GILDA Unams. In data 31.01.2019, è stata pertanto inviata dalla Federazione una nota all’ARAN  ove si chiede che l’Agenzia per la Rappresentatività delle Pubbliche Amministrazioni proceda alla convocazione delle parti firmatarie del CCNL del 19.04.2018, al fine di definire consensualmente il significato dell’art. 51 del CCNL 19.04.2018, fatta salva la facoltà per i dipendenti di fruire delle assenze per malattia anche per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici nel limite del periodo di comporto, così come previsto dal più volte citato art.55-septies, comma 5 ter, del Dlgs.165/2001, nonché in alternativa ai permessi previsti dal suddetto articolo 51 CCNL.  Leggi la nota trasmessa all ARAN in formato .pdf

 

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